Art. 3.
(Riconoscimento dell'obesità come handicap).

      1. L'obesità grave è considerata condizione oggettiva di handicap ai sensi e per gli effetti della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni, e, in particolare, dell'articolo 4, comma 3, della medesima legge, nonché delle altre norme vigenti in materia.

 

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      2. Ai fini della concessione delle provvidenze e dei benefìci previsti dalla legge 30 marzo 1971, n. 118, e successive modificazioni, il valore del parametro relativo al BMI è 40.